Sez. 2, Sentenza n. 1206 del 13/02/1999 (Rv. 523199 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITÀ DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE | Litisconsorte necessario - Ordinanza di integrazione del contraddittorio senza termine di notifica - Rispetto del termine per comparire - Necessità - Rinvio dell' udienza per la comparizione del terzo a data più breve - Implicita riduzione del termine - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITÀ DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE
La parte che, in ottemperanza all'ordine del giudice di integrare il contraddittorio con il litisconsorte necessario, cita il terzo, deve, a pena di estinzione del giudizio, rispettare il termine previsto dall' art. 163 bis cod. proc. civ., senza che rilevino, in senso impeditivo della sussistenza di quest'onere, né la mancata indicazione nell'ordinanza del termine per la notificazione, né la circostanza che la data dell'udienza di comparizione sia fissata a data più breve del termine dilatorio per comparire.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)