Sez. 1, Sentenza n. 2181 del 13/12/1994 Ud. (dep. 03/03/1995) Rv. 200413 - 01
Giudizio - Dibattimento - In genere | Principio di immutabilità del giudice - Rinvio del dibattimento ad altra udienza disposto da collegio diverso da quello che conduce il dibattimento - Violazione - Esclusione.
Giudizio - Dibattimento - In genere
Non sussiste violazione del principio di immutabilità del giudice, allorché il giudice, in diversa composizione collegiale rispetto alle precedenti udienze, si sia limitato a rinviare il dibattimento ad altra udienza. Ed invero il principio suddetto riguarda l'effettivo svolgimento di attività dibattimentale (acquisizioni probatorie, risoluzioni di questioni incidentali, decisioni interinali inerenti all'oggetto del giudizio e simili), ma non un provvedimento ordinatorio - come la sospensione del dibattimento e il rinvio del medesimo ad altra udienza determinati dall'impossibilità di prosecuzione dello stesso per diversa composizione del collegio giudicante rispetto alle precedenti udienze - non implicante alcuna decisione idonea ad avere qualsivoglia valenza sul giudizio in corso, ma mirante soltanto all'attuazione dell'ordinato svolgimento del processo nell'osservanza delle regole procedurali.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 185, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 477 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 477 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 525 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)