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Sez. 1, Sentenza n. 6193 del 19/05/1997 Ud. (dep. 25/06/1997) Rv. 207937 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - IN GENERE | Principio di immutabilità del giudice - Applicabilità del principio anche al procedimento pretorile - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 1997-05-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207937-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - IN GENERE

Il principio dell'immutabilità del giudice, sancito dall'art. 525, comma secondo, cod.proc.pen., ha una portata di carattere generale ed è comunque applicabile, per espressa previsione degli artt. 549 e 567, comma primo, cod.proc.pen., anche al procedimento pretorile. Detto principio impone, a pena di nullità assoluta ed insanabile, che il dibattimento si svolga interamente dinanzi allo stesso giudice - persona fisica - e che sia questi a pronunciare la decisione. Poiché il dibattimento, compiute le attività introduttive di cui agli artt. 484 e seguenti cod.proc.pen., inizia con la dichiarazione di apertura, qualora si renda necessaria, dopo l'apertura, una sospensione del dibattimento, la prosecuzione dovrà avvenire dinanzi allo stesso giudice o, se ciò non sia possibile, il nuovo Pretore dovrà rinnovare le formalità di apertura.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 525 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)