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Sez. 1, Sentenza n. 3734 del 22/05/2000 Cc. (dep. 06/07/2000) Rv. 216624 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - EFFETTO DELLA PRONUNCIA DI DETERMINATE SENTENZE | Sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere - Preclusione alla riemissione per lo stesso fatto di misure coercitive - Condizioni.
Stato
decisa il 2000-05-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216624-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - EFFETTO DELLA PRONUNCIA DI DETERMINATE SENTENZE

L'art. 300, comma quinto, cod. proc. pen. trova applicazione soltanto in presenza di una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere con cui sia stata disposta la scarcerazione, allorché, a seguito di impugnazione, sia stata riformata da sentenza di condanna. Al di fuori di queste ipotesi, restano applicabili le norme generali di cui agli artt. 273 e 274 cod. proc. pen., con possibilità di emissione del provvedimento cautelare coercitivo, ove sussistano i gravi indizi e una o più delle esigenze cautelari, sia nel caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere, sia allorché, pur essendovi stata impugnazione della sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, tali sentenze non abbiano comportato la scarcerazione, per mancanza di una precedente misura coercitiva per lo stesso fatto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 300 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 300 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 425 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)