Sez. U, Sentenza n. 8 del 23/02/2000 Cc. (dep. 09/03/2000) Rv. 215410 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - EFFETTO DELLA PRONUNCIA DI DETERMINATE SENTENZE | Limiti di applicabilità delle misure coercitive ad imputato prosciolto o nei cui confronti è stata emessa sentenza di non luogo a procedere - Operatività nel caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - EFFETTO DELLA PRONUNCIA DI DETERMINATE SENTENZE
Le condizioni ed i limiti stabiliti dall'art. 300, comma 5, cod. proc. pen., per l'applicazione delle misure coercitive all'imputato prosciolto o nei cui confronti sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere non operano nel caso di revoca di quest'ultima, senza che abbia rilievo alcuno la circostanza di mero fatto che egli sia stato, prima di detta sentenza, sottoposto o meno a custodia cautelare. (Nell'occasione la Corte ha precisato che le condizioni ed i limiti di cui all'art. 300, comma 5, cod. proc. pen. operano, viceversa, nella diversa ipotesi di riforma "in malam partem" della sentenza di non luogo a procedere a seguito di impugnazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 300 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 300, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 434, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 434, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 435, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 435, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 436 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 436 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)