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Sez. 3, Sentenza n. 1621 del 04/04/1989 (Rv. 462408 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - RAPPORTI TRA I FATTI SU CUI LA PRESUNZIONE SI FONDA ED IL FATTO IGNOTO - LEGAME DI NECESSARIETÀ ASSOLUTA ED ESCLUSIVA - NECESSITÀ - ESCLUSIONI - CONNESSIONE POSSIBILE E VEROSIMILE DI ACCADIMENTI - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1989-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462408-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - RAPPORTI TRA I FATTI SU CUI LA PRESUNZIONE SI FONDA ED IL FATTO IGNOTO - LEGAME DI NECESSARIETÀ ASSOLUTA ED ESCLUSIVA - NECESSITÀ - ESCLUSIONI - CONNESSIONE POSSIBILE E VEROSIMILE DI ACCADIMENTI - SUFFICIENZA.*

In tema di prova per presunzioni non occorre che i fatti, su cui la presunzione si fonda, siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati, secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva, bastando invece che il fatto ignoto sia desunto alla stregua di un canone di probabilità, con riferimento ad una connessione di accadimenti possibile e verosimile, secondo un criterio di normalità. (Conf 2790/85, mass n 440557; (Conf 3109/84, mass n 435147).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)