diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3109 del 21/05/1984 (Rv. 435147 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - RAPPORTO TRA FATTO NOTO ED IGNOTO - RELAZIONE DI PROCEDIBILITÀ - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1984-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435147-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - RAPPORTO TRA FATTO NOTO ED IGNOTO - RELAZIONE DI PROCEDIBILITÀ - SUFFICIENZA.*

In tema di prova per presunzioni non occorre che i fatti su cui la presunzione si fonda siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati in giudizio secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva, bastando che l'operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza colte dal giudice per giungere all'espresso convincimento circa tale probabilità di sussistenza e la compatibilità del fatto supposto con quello accertato; ed il detto convincimento può fondarsi anche su una sola presunzione, purché grave e precisa, nonché su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se si ritenga di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli elementi di giudizio ad essa contrari. (Conf 6444/83, mass n 431181; (Conf 671/83, mass n 425412; (Conf 7026/82, mass n 424695; (Conf 4376/82, mass n 422358; (Conf 4265/81, mass n 414935; (Conf 1384/81 mass n 412019).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)