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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 60 del 2018

Decisione
decisa il 2018-02-21, depositata il 2018-03-23
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:60
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 39946

  • Imposte e tasse
  • Norme della Regione Liguria
  • Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
  • Ricorso del Governo
  • Successiva rinuncia in mancanza di costituzione in giudizio della controparte
  • Estinzione del processo.
Leggi la massima
È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'artt. 1, comma 1, e 3, comma 2, della legge della Regione Liguria n. 16 del 2016, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e) ed s), Cost. (Nella specie, la rinuncia è susseguente alla modifica della legge regionale impugnata avvenuta con legge della Regione Liguria n. 25 del 2016, cosicché sono venuti meno i motivi di impugnativa). In mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l'intervenuta rinuncia al ricorso in via principale determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. (Precedenti citati: ordinanze n. 146 del 2017, n. 112 del 2017 e n. 100 del 2017).

Norme impugnate

  • art. 1, comma 1, legge regionale Liguria 29 luglio 2016, n. 16
  • art. 3, comma 2, legge regionale Liguria 29 luglio 2016, n. 16

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 3, comma 2, della legge della Regione Liguria 29 luglio 2016, n. 16, recante «Modifiche alla legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 26-29 settembre 2016, depositato in cancelleria il 4 ottobre 2016 ed iscritto al n. 59 del registro ricorsi 2016. Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 2018 il Giudice relatore Aldo Carosi.
punto 1
Ritenuto che, con ricorso notificato a mezzo del servizio postale il 26-29 settembre 2016 e depositato il successivo 4 ottobre (reg. ric. n. 59 del 2016), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale in via principale degli artt. 1, comma 1, e 3, comma 2, della legge della Regione Liguria 29 luglio 2016, n. 16, recante «Modifiche alla legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)»; che, secondo il ricorrente, la disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi attiene alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato» e «tutela dell'ambiente» riservate alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettere e ed s, Cost.), ed è quindi preclusa, se non nei limiti riconosciuti dalla legge statale, la potestà legislativa delle Regioni in tale ambito; che, al contrario, la normativa regionale ligure impugnata differirebbe da quella statale oltre i limiti ad essa consentiti, ponendosi in contrasto con l'art. 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e con l'art. 205, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); che la Regione Liguria non si è costituita; che la norma impugnata è stata modificata con legge delle Regione Liguria 2 novembre 2016, n. 25, recante «Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2016) e alla legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)»; che con atto notificato in data 17 ottobre 2017 e depositato nella cancelleria di questa Corte il 25 ottobre 2017, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in conformità alla delibera adottata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 6 ottobre 2017 ed alla relazione del Ministro per i rapporti con le Regioni, in cui si dà atto che «sono venuti meno i motivi di impugnativa».
punto 2
Considerato che è stata depositata rinuncia al ricorso; che, in mancanza di costituzione della parte resistente, ai fini dell'estinzione del processo non occorre l'accettazione della rinuncia ad opera di quest'ultima; che, pertanto, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, in mancanza della costituzione del resistente, comporta l'estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 146, n. 112 e n. 100 del 2017).
punto 3
Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2018. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Aldo CAROSI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2018. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze