Sez. 3, Sentenza n. 9452 del 28/04/2011 (Rv. 617999 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Condebitore esecutato - Litisconsorte necessario - Mancata partecipazione al giudizio - Conseguenze - Nullità della sentenza - Rilevabilità del vizio anche in sede di legittimità - Sussistenza - Rimessione al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio - Necessità.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE
Il condebitore esecutato è litisconsorte necessario in tutti i giudizi di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, con la conseguenza che la sentenza pronunciata in contraddittorio non integro è nulla e tale vizio può essere rilevato d'ufficio anche in sede di legittimità, con necessità di provvedere ai sensi degli artt. 383, terzo comma, e 354 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 bis, Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)