Sez. L, Sentenza n. 9645 del 21/07/2000 (Rv. 538672 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE | Debitore esecutato - Litisconsorte necessario - Mancata partecipazione al giudizio - Conseguenze - Nullità della sentenza - Rilevabilità d'ufficio anche in Cassazione per la prima volta - Rimessione al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio - Necessità.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE
Il debitore esecutato è litisconsorte necessario in tutti i giudizi di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi pur se promossi da terzi estranei al giudizio nel cui corso si è formato il titolo esecutivo. La conseguente nullità della sentenza pronunciata in contraddittorio non integro può essere rilevata d'ufficio anche in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 618 bis, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)