diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 619 del 27/01/1979 (Rv. 396765 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA PA (ERARIALE) - CHIAMATA IN GARANZIA DELLA AMMINISTRAZIONE DELLO STATO - COMPETENZA SULLA CAUSA PRINCIPALE E SU QUELLA DI GARANZIA - DETERMINAZIONE - CRITERI DEL FORO ERARIALE - APPLICABILITA - OPPOSIZIONE ALLA ESECUZIONE DAVANTI AL PRETORE - CONTESTAZIONE IN MATERIA DI IMPOSTA - ESTENSIONE DEL CONTRADDITTORIO ALLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA CON RIFERIMENTO ALLA LEGITTIMITA DELLA RITENUTA D'ACCONTO VERSATA DAL DEBITORE EX ART 3 DELLA LEGGE N 801 DEL 1970 - DEVOLUZIONE DELLA INTERA CONTROVERSIA AL TRIBUNALE DEL FORO ERARIALE.*
Stato
decisa il 1979-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396765-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA PA (ERARIALE) - CHIAMATA IN GARANZIA DELLA AMMINISTRAZIONE DELLO STATO - COMPETENZA SULLA CAUSA PRINCIPALE E SU QUELLA DI GARANZIA - DETERMINAZIONE - CRITERI DEL FORO ERARIALE - APPLICABILITA - OPPOSIZIONE ALLA ESECUZIONE DAVANTI AL PRETORE - CONTESTAZIONE IN MATERIA DI IMPOSTA - ESTENSIONE DEL CONTRADDITTORIO ALLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA CON RIFERIMENTO ALLA LEGITTIMITA DELLA RITENUTA D'ACCONTO VERSATA DAL DEBITORE EX ART 3 DELLA LEGGE N 801 DEL 1970 - DEVOLUZIONE DELLA INTERA CONTROVERSIA AL TRIBUNALE DEL FORO ERARIALE.*

A norma dell'art 6, capoverso, del RD n 1611 del 1933, quando l'amministrazione dello stato e chiamata in garanzia, la cognizione cosi della causa principale come dell'Azione in garanzia e devoluta all'autorita giudiziaria competente secondo le regole del foro dello stato, e questa regola, a norma del successivo art 8, vale anche nelle cause d'esecuzione (per le quali, in via generale, l'art 7 stabilisce doversi applicare le norme ordinarie di Competenza) ove esse abbiano per oggetto questioni tributarie. Da cio consegue che, qualora in un procedimento di opposizione all'esecuzione davanti al pretore sorga contesa in materia di imposta, e il contraddittorio venga esteso all'amministrazione finanziaria, con riferimento alla legittimita della ritenuta d'acconto versata dal debitore ai sensi dell'art 3 della legge n 801 del 1970, l'intera controversia e devoluta al tribunale del foro erariale. (Conf 294/78, mass n 389584).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 6 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 7 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 8 CORTE COST., Legge 28/10/1970 num. 801 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)