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Sez. 1, Sentenza n. 12545 del 08/07/2004 (Rv. 574316 - 01)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - VIOLAZIONE DI PRIVATIVA - PROCESSO E SANZIONI - MISURE CAUTELARI | Sequestro divenuto inefficace o revocato perché senza causa - Responsabilità processuale aggravata - Condizioni - Mancanza di normale prudenza - Sufficienza - Prova della colpa nel caso concreto - Onere - Valutazione.
Stato
decisa il 2004-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574316-01

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - VIOLAZIONE DI PRIVATIVA - PROCESSO E SANZIONI - MISURE CAUTELARI

In materia di brevetti per invenzioni industriali, la responsabilità prevista dall'art. 82, secondo comma, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 (nel testo anteriore alle modifiche apportate con l'art. 25 del d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198), a carico di chi, agendo con colpa, ha ottenuto un sequestro divenuto inefficace o revocato perché senza causa, è riconducibile nell'ambito dell'art. 96, secondo comma, cod. proc. civ., ed altro non esige che l'assenza di normale prudenza nel richiedere la misura cautelare a tutela del diritto poi riconosciuto inesistente. La prova della colpa dell'agente, versandosi in tema di responsabilità aquiliana, incombe su colui che chiede il risarcimento dei danni, e la valutazione dell'assolvimento di tale onere è rimessa al giudice del merito.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 82, Decreto Legisl. 19/03/1996 num. 198 art. 25, Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)