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Sez. 1, Sentenza n. 8735 del 03/09/1998 (Rv. 518577 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MODELLI E DISEGNI ORNAMENTALI | Esecuzione di misure cautelari in base a brevetto invalido - Responsabilità processuale aggravata - Colpa grave - Necessità - Esclusione - Mancanza di normale prudenza - Sufficienza - Condizioni.
Stato
decisa il 1998-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518577-01

BENI - IMMATERIALI - MODELLI E DISEGNI ORNAMENTALI

La responsabilità prevista dall'art. 82 R.D. 29 Giugno 1939, n. 1127, in materia di brevetti per invenzioni industriali, applicabile, in virtù dell'art. 12 R.D. 25 Agosto 1940, n. 1411, alla materia dei brevetti per modelli di utilità ed ornamentali, a carico di chi, agendo con colpa, ha ottenuto un sequestro divenuto inefficace o revocato perché senza causa, come nel caso di chi esegue tale misura cautelare in base ad un brevetto risultato, poi, invalido, si riconduce nell'ambito dell'art. 96, secondo comma, cod. proc. civ.. Ne consegue che il concetto di colpa va inteso non nel senso di colpa grave, bensì di mancanza di normale prudenza nel prevedere l'esito della lite. La prova della colpa dell'agente, rientrando tale responsabilità nello schema di quella extracontrattuale, incombe su colui che chiede il risarcimento dei danni, e la valutazione dell'assolvimento di tale onere è rimessa al giudice del merito. Peraltro, la semplice opinabilità del diritto fatto valere e la conseguente prevedibilità del rigetto della domanda non costituiscono presupposto sufficiente a determinare la responsabilità aggravata, occorrendo un "quid pluris", rappresentato da una condotta che, in relazione al caso concreto, sia qualificabile come imprudente, avventata o ingiustificata.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 82, Regio Decr. 25/08/1940 num. 1411 art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 98 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)