Sez. 3, Sentenza n. 3799 del 22/06/1982 (Rv. 421758 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - DECADENZA - IMPUGNAZIONE GIUDIZIALE - DEPOSITO DEL RICORSO IN CANCELLERIA NEL TERMINE DI SEI MESI - DECADENZA - ESCLUSIONE - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - DECADENZA - IMPUGNAZIONE GIUDIZIALE - DEPOSITO DEL RICORSO IN CANCELLERIA NEL TERMINE DI SEI MESI - DECADENZA - ESCLUSIONE - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO - IRRILEVANZA.*
Per l'osservanza del termine di decadenza di sei mesi per la impugnazione giudiziale delle rinunzie e transazioni ai sensi dello art. 2113 cod. civ. (richiamato dall'art. 23 della legge 11 febbraio 1971 n. 11), è sufficiente il deposito in cancelleria del ricorso a norma degli artt. 414 e segg. cod. proc. civ., senza che sia necessaria la notificazione del ricorso stesso entro l'indicato medesimo termine, poiché tale deposito non solo segna l'inizio della serie concatenata di Atti in cui l'indicato procedimento si articola, ma anche il momento al quale, per il principio dell'unità del rapporto processuale, devono farsi risalire la Costituzione dello attore e gli effetti "processuali e sostanziali" della domanda, onde esso, in quanto atto processuale "completo" d'impulso dell'ulteriore attività, deve ritenersi efficace ad impedire una decadenza, ricollegandosi simile effetto sostanziale al dato oggettivo che l'Azione sia esperita in un dato termine. (V 4560/78, mass n 394234).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)