Sez. L, Sentenza n. 44 del 08/01/1987 (Rv. 449851 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - DECADENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI - DATA DI NOTIFICAZIONE DEL RICORSO E DEL PEDISSEQUO DECRETO - RILEVANZA - DEPOSITO DEL RICORSO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - DECADENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI - DATA DI NOTIFICAZIONE DEL RICORSO E DEL PEDISSEQUO DECRETO - RILEVANZA - DEPOSITO DEL RICORSO - ESCLUSIONE.*
Nelle controversie soggette al rito del lavoro è solo con la notifica del ricorso e del pedissequo decreto che può considerarsi iniziata la lite e possono verificarsi gli effetti sostanziali e processuali della domanda; pertanto, ove l'impugnazione del licenziamento sia proposta con ricorso ai sensi dell'art. 414 cod. proc. civ., l'avvenuto rispetto o meno del termine di decadenza stabilito dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966 dev'essere verificato con riguardo alla data di detta notifica, essendo il semplice deposito del ricorso inidoneo all'instaurazione del contraddittorio ed a rendere nota la volontà del lavoratore al datore di lavoro, attesa l'assoluta libertà di scelta del ricorrente nel procedere alla notifica del ricorso e del decreto. Analogo principio è applicabile - ai fini della verifica dell'osservanza o meno del termine semestrale di decadenza stabilito dall'art. 2113 cod. civ. - nell'ipotesi d'impugnazione giudiziale di una rinunzia o di una transazione, attesa la sostanziale identità di formulazione del citato art. 2113 (come sostituito dall'art. 6 della legge n. 533 del 1973) e dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966, quanto alla prescritta idoneità dell'impugnazione a rendere nota al datore di lavoro la volontà del lavoratore. (V 2961/85, mass n 440695; (V 6432/84, mass n 438019; (V 6750/82, mass n 424379; (V 5395/82, mass n 423160; (V 3799/82, mass n 421758).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)