Sez. L, Sentenza n. 21006 del 16/10/2015 (Rv. 637368 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ | Licenziamento - Lettera di dimissioni - Produzione a seguita di tardiva costituzione in giudizio - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ
In materia di licenziamento, la lettera di dimissioni inviata dal lavoratore prima del recesso datoriale costituisce documento essenziale ai fini dell'accertamento della effettiva causa di risoluzione del rapporto, sicché il giudice può porla a base della decisione pur se la parte che la produce si sia tardivamente costituita in giudizio, sempreché la sua esistenza sia stata puntualmente allegata e non ne siano contestati la provenienza ed il contenuto materiale, trattandosi di prova indispensabile per l'accertamento della verità sostanziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)