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Sez. L, Sentenza n. 15327 del 07/08/2004 (Rv. 575296 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA | Controversia relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento - Omessa contestazione della sussistenza del licenziamento - Successiva deduzione della risoluzione del rapporto per dimissioni - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575296-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA

Il licenziamento e le dimissioni sono fatti giuridici diversi e contrapposti, sicché allegare in giudizio che il recesso è avvenuto ad iniziativa del datore di lavoro o del lavoratore orienta il giudizio verso due indagini diverse in fatto e connotate da diverse regole di giudizio, funzionali alla distribuzione degli oneri probatori dei due casi. Costituisce pertanto una inammissibile trasformazione del tema della controversia la successiva deduzione, da parte del datore di lavoro che non abbia negato che vi sia stato un licenziamento, che il rapporto si è risolto per dimissioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)