Sez. 5 - , Sentenza n. 2614 del 28/01/2022 (Rv. 663681 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Attività artistica - Cospicui investimenti o ricorso ad un agente - Configurabilità dell’autonoma organizzazione - Insufficienza.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di IRAP, l'attività artistica costituisce elemento presuntivo idoneo a sorreggere l'apprezzamento secondo cui il contribuente conti solo sulle proprie capacità professionali, né tale presunzione, al fine del riconoscimento della soggettività passiva al tributo, è superabile per il mero concorso di cospicui investimenti alla produzione del reddito, seppure indispensabili all'esercizio dell'attività artistica, o per il solo fatto che l'esercente si sia avvalso di un agente o di una società organizzatrice di spettacoli, perché in ordine all'accertamento della esistenza di una autonoma organizzazione occorre una indagine estesa alla natura, alla struttura e alla funzione del rapporto collaborativo, indispensabile ad escludere un mero intento agevolativo delle modalità di svolgimento dell'attività professionale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)