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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15453 del 21/06/2017 (Rv. 644719 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Attività artistica o sportiva - Ricorso ad un agente - Configurabilità dell’autonoma organizzazione - Insufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644719-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di IRAP, l’attività artistica o sportiva costituisce elemento presuntivo idoneo a sorreggere l’apprezzamento secondo cui il contribuente conti solo sulle proprie capacità professionali, nonostante la produzione di un reddito cospicuo, non potendosi desumere l’esistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione dal solo fatto che l’esercente si avvalga di un agente, di una società organizzatrice di spettacoli o di uno sponsor, senza estendere l’accertamento alla natura, ossia alla struttura ed alla funzione, del rapporto giuridico al fine di escludere una mera agevolazione delle modalità di svolgimento dell’attività professionale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, nell'escludere il presupposto impositivo dell'IRAP con riguardo all'attività svolta da una nota fotomodella ed attrice, non aveva esteso l'accertamento ai rapporti giuridici dalla stessa intrattenuti con agenti o società).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)