Sez. 2, Sentenza n. 2394 del 07/04/1986 (Rv. 445513 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - CONSEGNA DELL'OPERA - PRECISIONE DI UN TERMINE PER LA CONSEGNA E DI UNA PENALE PER IL RITARDO - RICHIESTA DEL COMMITTENTE ALL'APPALTATORE DI NOTEVOLI E IMPORTANTI VARIAZIONI DEL PROGETTO NEL CORSO DELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO - INEFFICACIA DEL TERMINE E DELLA PENALE - RITARDO NELLA CONSEGNA DELL'OPERA - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL COMMITTENTE.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - CONSEGNA DELL'OPERA - PRECISIONE DI UN TERMINE PER LA CONSEGNA E DI UNA PENALE PER IL RITARDO - RICHIESTA DEL COMMITTENTE ALL'APPALTATORE DI NOTEVOLI E IMPORTANTI VARIAZIONI DEL PROGETTO NEL CORSO DELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO - INEFFICACIA DEL TERMINE E DELLA PENALE - RITARDO NELLA CONSEGNA DELL'OPERA - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL COMMITTENTE.*
Quando, nel corso della esecuzione di un contratto d'appalto, il committente abbia chiesto all'appaltatore notevoli e importanti variazioni del progetto, il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel contratto, vengono meno per effetto del mutamento dell'originario piano dei lavori, con la conseguenza che il committente, al fine di conseguire il risarcimento del danno per il successivo eventuale ritardo della consegna dell'opera, è tenuto a provare la colpa dell'appaltatore. Tuttavia, alle parti è sempre consentito stabilire un nuovo termine di consegna e prevedere, in relazione ad esso, la penale per il ritardo. (V 4603/84, mass n 436525).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1661, Cod. Civ. art. 1382
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)