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Sez. 2, Sentenza n. 2290 del 27/02/1995 (Rv. 490775 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - PROGETTO - VARIAZIONI - IN GENERE | Variazioni al progetto ex art. 1661 cod.civ. - Rilevanza.
Stato
decisa il 1995-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490775-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - PROGETTO - VARIAZIONI - IN GENERE

Nel contratto di appalto, le variazioni al progetto che il committente, ai sensi dell'art. 1661 cod.civ. ha il potere di apportare assumendone i costi, quando queste non importino notevoli modificazioni della natura dell'opera o dei quantitativi delle singole categorie dei lavori e l'ammontare dei relativi costi non superi il sesto del prezzo convenuto, non determinano, di per se, la sostituzione del precedente contratto con uno diverso, ma solo la parziale modifica dell'oggetto della prestazione dovuta dall'appaltatore e l'obbligazione del committente di pagamento degli eventuali costi aggiuntivi, né implicano rinuncia del committente al termine di consegna dei lavori stabilito nel contratto, con conseguente applicabilità della disciplina dell'art. 1183 cod.civ., ma, a meno che non sia dimostrato, in concreto, un diverso e specifico accordo tra le parti e che non si tratti di variazioni di notevole entità che, comportando un importante mutamento del piano dei lavori, rendano inesigibile l'adempimento nell'originario termine, possono assumere rilievo solo come eventuale causa di ritardo non imputabile all'appaltatore e di giustificazione della inosservanza di quel termine pattuito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1183, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1661

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)