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Sez. 2, Sentenza n. 1962 del 20/07/1966 (Rv. 323807 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - ORDINANZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1966-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323807-01

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - ORDINANZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE - CONDIZIONI.*

Nel procedimento di divisione il giudice istruttore puo - ai sensi dell'art. 789, terzo comma, cod.proc.civ. - dichiarare esecutivo il progetto con ordinanza soltanto nel caso in cui si sia in presenza di una divisione in senso proprio, cioe dello scioglimento integrale di una comunione per tutti i condomini e per tutti i beni comuni, e non anche quando si tratti di divisione parziale o di stralcio di quota, non essendo la presunzione legale di accettazione del progetto di divisione, che il citato art. 789 fa derivare dalla Mancanza di contestazioni su di esso, applicabile al di fuori del caso tassativamente previsto dalla norma, la quale, per il suo carattere eccezionale, e di stretta interpretazione. (Cfr. 707-62 - 1902-59).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 789

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)