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Sez. 2, Sentenza n. 3200 del 09/10/1975 (Rv. 377313 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - IN GENERE - MANCANZA DI CONTESTAZIONI - PRESUNZIONE DI ACCETTAZIONE - ORDINANZA DI ESECUZIONE - CONDIZIONI - SCIOGLIMENTO INTEGRALE DI UNA DIVISIONE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - AZIONE DI NULLITA O DI ANNULLAMENTO CONTRATTUALE - ESPERIBILITA - DIVISIONE PARZIALE O STRALCIO DI QUOTE - ORDINANZA DI ESECUZIONE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1975-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377313-01

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - IN GENERE - MANCANZA DI CONTESTAZIONI - PRESUNZIONE DI ACCETTAZIONE - ORDINANZA DI ESECUZIONE - CONDIZIONI - SCIOGLIMENTO INTEGRALE DI UNA DIVISIONE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - AZIONE DI NULLITA O DI ANNULLAMENTO CONTRATTUALE - ESPERIBILITA - DIVISIONE PARZIALE O STRALCIO DI QUOTE - ORDINANZA DI ESECUZIONE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*

Nel procedimento preordinato allo scioglimento delle comunioni, l'art 789 cod proc civ attribuisce al giudice istruttore il potere di dichiarare esecutivo, con ordinanza, il progetto divisionale predisposto in corso di causa, nell'ipotesi in cui detto progetto riguardi una divisione in senso proprio, cioe lo scioglimento integrale di una comunione, fra tutti i partecipanti alla medesima e per tutti i beni comuni; la presunzione di accettazione del progetto, desumibile dalla Mancanza di contestazioni cui la citata disposizione fa espresso riferimento, e infatti applicabile solo alla divisione integrale e non a quella parziale ed allo stralcio di questa, poiche la presunzione di accettazione assume significato logico e giuridico solo nel contesto della corrispondenza oggettiva tra progetto e beni dei quali sia stata chiesta la divisione. Ne consegue che l'ordinanza dichiarativa dell'esecutivita del progetto non ha natura decisoria, in quanto il suo fondamento e collocato non nella imperativita del provvedimento giurisdizionale, ma nella sostanziale accettazione del progetto desumibile dalla assenza di contestazioni, corrispondente sul piano processuale - in forza della menzionata presunzione - ad un regolamento negoziale divisionale, come tale precettivo inter partes: il medesimo provvedimento non e suscettibile di passaggio in cosa giudicata, non e impugnabile neppure con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art 111 cost, ma, in quanto riproduttivo della volonta negoziale dei partecipanti alla comunione, il suo contenuto puo essere affetto da vizi deducibili, in Sede ordinaria di cognizione, come causa di nullita od annullabilita del corrispondente negozio. Per le stesse ragioni, il provvedimento con il quale il giudice istruttore dichiara esecutivo un progetto di divisione parziale o di stralcio di quote, e cio senza il consenso esplicito di tutte le parti interessate - e cioe al di fuori di un vero e proprio negozio divisionale - e estraneo alla previsione normativa di cui agli artt 784 e seguenti cod proc civ, non puo essere collegato ad alcuna presunzione di accettazione delle parti e resta cosi nella Forma e nella sostanza un provvedimento anomalo; contro di esso, non essendo espressamente prevista dalla legge alcuna Forma di impugnazione, puo essere proposto ricorso per Cassazione ai sensi dell'art 111 cost. (Conf 7/69, mass n 337787). (V 946/70, mass nn 323807, 323808, 323809; 2544/68, mass n 334996).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 789

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)