Sez. L, Sentenza n. 9938 del 24/09/1991 (Rv. 473982 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Responsabilità - Rivalsa dell'ente assicuratore | Azione di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro - Accertamento del superamento del limite indennizzabile e costituzione della rendita - Contestazione del diritto di regresso per il carattere indebito delle prestazioni erogate - Inammissibilità - Deduzione della reale misura dell'invalidità al fine di contenere le pretese ereditarie - Idoneità.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Responsabilità - Rivalsa dell'ente assicuratore
In tema di azione di regresso dell'I.N.A.I.L., ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nei confronti del datore di lavoro responsabile dell'infortunio, una volta che, a conclusione delle procedure amministrative o dell'azione giudiziaria sia stato ritenuto il superamento del minimo indennizzabile e sia stata, quindi, costituita la rendita, l'Istituto assicuratore tenuto a corrisponderla e perciò stesso legittimato all'azione suddetta, senza che il datore di lavoro possa contestare il diritto di regresso così esercitato, assumendo che le prestazioni erogate sarebbero indebite, per mancato superamento del limite del 10 per cento dei postumi invalidanti, ed essendogli, invece, soltanto consentito di far valere la reale misura dell'invalidità al fine di contenere le pretese creditorie dell' Istituto nell'ambito segnato dall'applicazione del principio per cui il rimborso a questo dovuto trova come unico limite quantitativo il complessivo ammontare del risarcimento che sarebbe dovuto all' infortunato da parte del responsabile secondo le norme generali sui danni da fatto illecito.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)