Sez. L, Sentenza n. 7772 del 07/08/1998 (Rv. 517853 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE | Esperibilità della relativa azione nei confronti del datore di lavoro - Presupposti - Accertato superamento del minimo indennizzabile e costituzione della rendita - Sufficienza - Contestazione da parte del datore di lavoro del diritto di regresso a causa del carattere indebito delle prestazioni erogate - Inammissibilità - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE
In tema di azione di regresso dell'I.N.A.I.L. nei confronti del datore di lavoro responsabile dell'infortunio, una volta che - anche a conclusione della procedura amministrativa - sia stato accertato il superamento del minimo indennizzabile e sia stata, quindi, costituita la rendita, l'Istituto assicuratore è legittimato all'azione suddetta, senza che il datore di lavoro possa contestarne il fondamento per il mancato superamento del limite del 10% dei postumi invalidanti. Infatti, da un lato, il datore di lavoro è estraneo al rapporto tra infortunato ed ente assicuratore e, dall'altro, è da escludere che l'indebita maggiore liquidazione si risolva in danno del datore di lavoro medesimo, in quanto l'obbligo di rivalsa a favore dell'I.N.A.I.L. è in ogni caso contenuto nei limiti del risarcimento che egli deve all'infortunato.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)