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Sez. 3, Sentenza n. 7059 del 28/07/1997 (Rv. 506318 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Pignoramento - Asserzione del debitore di aver alienato la "res" in epoca anteriore - (Erronea) qualificazione giuridica di tale contestazione - Come accertamento dell'obbligo del terzo - Rimessione ad altro giudice per il relativo giudizio di cognizione - Estinzione dello stesso per mancata riassunzione - Effetti sul processo esecutivo - Eccezione di estinzione di tale processo per effetto dell'estinzione del giudizio di cognizione - Decisione - Qualificazione della contestazione di cui sopra da parte del giudice dell'esecuzione, come opposizione all'esecuzione - Preclusione - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506318-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE

La qualificazione della causa costituente il presupposto di un provvedimento sulla competenza non è preclusiva di una diversa qualificazione della medesima controversia nello stesso (o in altro) processo ai fini della decisione sul merito, con la conseguenza che, in un processo di espropriazione mobiliare presso terzi, rimesse, dal giudice dell'esecuzione, le parti dinanzi ad altro giudice perché decida una controversia insorta tra esse, e non riassunto il relativo giudizio, al fine di stabilire quali effetti determini, sul processo esecutivo, l'estinzione del giudizio di cognizione, la circostanza che il provvedimento del giudice dell'esecuzione abbia presupposto una qualificazione della controversia come giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo non preclude al predetto, in sede di decisione sull'eccezione di estinzione del processo esecutivo in conseguenza dell'estinzione di quello di cognizione (ovvero in sede di reclamo avverso l'ordinanza dichiarativa di estinzione) di qualificare la medesima controversia in modo diverso e, in particolare, come opposizione all'esecuzione, l'estinzione del relativo giudizio non comportando, per l'effetto - a differenza di quello di accertamento dell'obbligo del terzo -, anche la estinzione del processo esecutivo, in precedenza sospeso (nella specie, in sede di pignoramento mobiliare presso terzi, il debitore aveva opposto la avvenuta alienazione dei beni - titoli azionari depositati presso la stessa banca procedente - in epoca antecedente al pignoramento, il pretore, sospeso il processo esecutivo, aveva rimesso le parti dinanzi al tribunale competente per valore allo scopo di risolvere la controversia circa la proprietà delle azioni, il relativo giudizio non era stato riassunto, il pretore, ancora, su richiesta del debitore, aveva dichiarato estinto il processo esecutivo in conseguenza della mancata riassunzione di quello di accertamento ma, su reclamo del creditore, "re melius perpensa", aveva dichiarato estinto il solo giudizio di cognizione - qualificato, stavolta, come opposizione all'esecuzione - non riassunto, così che, proseguito, nel merito, il processo esecutivo, le azioni erano state assegnate al creditore. Proposto appello avverso la sentenza resa sulla questione della non estinzione del processo esecutivo da parte del debitore, il tribunale aveva, nuovamente, dichiarato tale estinzione, ritenendo decisiva la prima qualificazione operata dal pretore in sede di rimessione delle parti ad altro giudice - accertamento dell'obbligo del terzo - : in relazione a tale pronuncia la S.C., cassando con rinvio, ha enunciato il suindicato principio di diritto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)