Sez. 2, Sentenza n. 10991 del 06/11/1993 (Rv. 484196 - 01)
Competenza civile - Regolamento di competenza - In genere | Decisione della Corte di Cassazione - Individuazione del giudice competente - Vincolatività per il giudice davanti al quale è riassunta la causa - Eventuale esame di una questione di merito compiuta ai fini della competenza - Pronuncia di merito costituente giudicato - Esclusione.
Competenza civile - Regolamento di competenza - In genere
La decisione emessa dalla Corte di Cassazione in sede di regolamento necessario di competenza vincola il giudice davanti al quale la causa è stata riassunta soltanto per quanto riguarda l'individuazione del giudice competente in ordine al rapporto controverso, mentre l'esame di una questione di merito eventualmente compiuto ai soli fini della soluzione della questione di competenza non dà luogo, per il suo carattere delibatorio ed incidentale, ad una pronuncia di merito costituente giudicato, che possa precludere o vincolare l'ulteriore indagine ed una autonoma ed eventualmente difforme statuizione di merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)