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Sez. 5, Sentenza n. 1909 del 26/11/1975 Ud. (dep. 11/02/1976) Rv. 132286 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DIFESA E DIFENSORE - RAPPRESENTANZA DELL'IMPUTATO - RINVIO DEL DIBATTIMENTO A UDIENZA FISSA (SOSPENSIONE) - CITAZIONE DEL CONTUMACE PER LA NUOVA UDIENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/132286-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DIFESA E DIFENSORE - RAPPRESENTANZA DELL'IMPUTATO - RINVIO DEL DIBATTIMENTO A UDIENZA FISSA (SOSPENSIONE) - CITAZIONE DEL CONTUMACE PER LA NUOVA UDIENZA - ESCLUSIONE.*

Per il disposto dell'art 499, ultimo comma, del codice di rito il difensore rappresenta l'imputato contumace ad ogni effetto consentito dalla legge, sicche, in caso di rinvio del dibattimento a udienza fissa, non occorre altra citazione dell'imputato contumace, essendo sufficiente l'annuncio della data del differimento in presenza del difensore, anche per effetto della regola generale relativa alla validita degli avvisi verbalmente dati all'udienza ex art 166, comma quarto, cod proc pen.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 166 com. 4, Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 499 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)