Sez. 5, Sentenza n. 8988 del 01/06/1988 Ud. (dep. 23/08/1988) Rv. 179095 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - SOSPENSIONE - PER LEGITTIMO IMPEDIMENTO DEL DIFENSORE DI FIDUCIA - IMPUTATO CONTUMACE - MANCATA NOMINA DI DIFENSORE DI UFFICIO - EMISSIONE DI NUOVO DECRETO DI CITAZIONE - NECESSITÀ - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - SOSPENSIONE - PER LEGITTIMO IMPEDIMENTO DEL DIFENSORE DI FIDUCIA - IMPUTATO CONTUMACE - MANCATA NOMINA DI DIFENSORE DI UFFICIO - EMISSIONE DI NUOVO DECRETO DI CITAZIONE - NECESSITÀ - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*
Nel giudizio in contumacia, quando il dibattimento è rinviato ad udienza fissa ex art. 431 cod. proc. pen. a seguito di mancata comparizione per legittimo impedimento del difensore di fiducia dell'imputato, e a questo non è stato nominato difensore di ufficio, l'avviso orale della data dell'udienza di rinvio non può soddisfare l'esigenza di informazione dell'imputato contumace, in quanto manca il difensore che lo rappresenta a tutti gli effetti, ed è pertanto necessaria l'emissione di un nuovo decreto di citazione. In Mancanza, si ha nullità assoluta e insanabile del giudizio per violazione del diritto di difesa. (V mass n 176781; (V mass n 152961; (V mass n 136100; (Conf mass n 157261; (Conf mass n 132286).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 499 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)