Sez. 1, Sentenza n. 27713 del 06/06/2013 Cc. (dep. 24/06/2013) Rv. 256367 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova al servizio sociale - Violazione di legge o delle prescrizioni inerenti la misura alternativa - Revoca obbligatoria - Esclusione - Discrezionalità del giudice - Sussistenza - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
La revoca dell'affidamento in prova ai servizi sociali non consegue alla pura e semplice violazione di legge o di prescrizioni inerenti la misura alternativa, ma è rimessa alla discrezionalità del Tribunale di Sorveglianza, il quale è tenuto a spiegare le ragioni per le quali le violazioni commesse possano considerarsi indici di un allontanamento dalle finalità proprie dell'istituto. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la revoca del beneficio motivata sulla sola circostanza dell'emissione di misura cautelare per il delitto di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso anni prima ma contestato con condotta perdurante, non avendo il Tribunale di sorveglianza operato alcuna valutazione dell'incidenza del reato commesso sul periodo di esecuzione del beneficio nè accertato se la condotta delittuosa si era protratta in costanza di misura alternativa).
Riferimenti normativi: Legge 26/10/1975 num. 334 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)