Sez. 1, Sentenza n. 1985 del 08/07/1974 (Rv. 370226 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - ESTIMAZIONE SEMPLICE E COMPLESSA - GIURISDIZIONE DELL'AGO - NEGAZIONE IN PRIMO GRADO - AFFERMAZIONE IN GRADO DI APPELLO - PRINCIPIO DEL DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE - RINVIO DELLE PARTI DAVANTI AL PRIMO GIUDICE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - REGIME TRANSITORIO - CONTROVERSIE PENDENTI - APPLICAZIONE DEL SUDDETTO PRINCIPIO.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - ESTIMAZIONE SEMPLICE E COMPLESSA - GIURISDIZIONE DELL'AGO - NEGAZIONE IN PRIMO GRADO - AFFERMAZIONE IN GRADO DI APPELLO - PRINCIPIO DEL DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE - RINVIO DELLE PARTI DAVANTI AL PRIMO GIUDICE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - REGIME TRANSITORIO - CONTROVERSIE PENDENTI - APPLICAZIONE DEL SUDDETTO PRINCIPIO.*
Se in un giudizio in materia tributaria (iniziato nel vigore della precedente regolamentazione del contenzioso tributario) il tribunale abbia dichiarato improponibile l'Azione, trattandosi di questione di estimazione semplice, e la Corte di appello ritenga, invece, trattarsi di questione di estimazione complessa, con conseguente giurisdizione del magistrato ordinario, le parti vanno rinviate dinanzi al primo giudice a norma dell'art 353 cod proc civ. il principio del rispetto del doppio grado di giurisdizione - che doveva essere salvaguardato, nel vigore della suddetta precedente regolamentazione, anche in materia tributaria - conserva validita anche dopo la revisione di tale regolamentazione, disposta con il DPR 26 ottobre 1972, n 636, in quanto l'art 43 espressamente prevede, per le controversie pendenti, la possibilita per le parti di esperire l'Azione giudiziaria dinanzi ai tribunali, secondo le Disposizioni di legge anteriormente vigenti, ovvero di proporre ricorso per Cassazione, sempreche i rispettivi termini non siano decorsi. Se tale e la regolamentazione transitoria, a maggior ragione essa vale per le cause gia iniziate dinanzi al giudice ordinario, a prescindere da ogni indagine sulla data di insediamento delle commissioni tributarie cui si riferisce l'art 42 dell'indicato decreto, dalla quale inizia ad applicarsi la nuova regolamentazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 42 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)