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Sez. 1, Sentenza n. 8237 del 24/05/2012 (Rv. 622856 - 01)

BORSA - IN GENERE | Servizi di gestione individuale di un portafoglio - Gestore - Obblighi - Rispetto della gestione pattuita e delle istruzioni impartite dal cliente - Fondamento - Conseguenze - Modifica unilaterale della linea d'investimento - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622856-01

BORSA - IN GENERE

In materia di servizi di gestione individuale di un portafoglio d'investimento, tra gli obblighi gravanti sul gestore, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera b) del testo unico delle disposizioni in materia d'intermediazione finanziaria, rientra quello di attenersi alle caratteristiche della gestione pattuita col cliente, nonchè di attenersi alle istruzioni da lui impartite circa le operazioni da compiere; pertanto, in difetto di una inequivoca manifestazione di volontà (nella specie il cliente si era limitato ad inviare reiterate lettere con cui aveva manifestato esplicita insoddisfazione per la politica di gestione seguita) non può esigersi che l'intermediario modifichi unilateralmente la precedente linea d'investimento, né gli si può imputare, a fini risarcitori, di non averlo fatto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 24 com. 1 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)