Sez. 1 - , Sentenza n. 22043 del 31/10/2016 (Rv. 642638 - 01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Contratti di intermediazione finanziaria - Diritto del cliente di modificare la scelta di investimento iniziale - Sussistenza - Fondamento - Condizioni.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
In materia di servizi di gestione individuale di un portafoglio d'investimento, gli artt. 24 del d.lgs. n. 58 del 1998 e 37 e ss. del reg. Consob n. 11522 del 1998 attribuiscono particolare rilevanza, anche durante l'esecuzione del contratto di gestione, alla volontà del cliente investitore, il quale, oltre alla facoltà radicale di recedere in ogni momento dal contratto, può impartire istruzioni delle quali l'intermediario deve tener conto nel disporre, sulla base delle strategie generali di investimento preventivamente definite, le singole operazioni di investimento, sicché deve ritenersi possibile modificare anche la linea di investimento scelta in sede iniziale e caratterizzata da un determinato profilo di rischio, sempre che il contratto non lo escluda espressamente e che la volontà di modifica sia manifestata in modo non equivoco, dovendo, in tal caso, l'intermediario attivarsi per dar seguito alla volontà manifestata dal cliente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 24 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)