Sez. 2, Sentenza n. 2947 del 23/07/1976 (Rv. 381706 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - IN GENERE - PER MANCATO DEPOSITO O RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DI PRIMO GRADO DELL'APPELLANTE - ESCLUSIONE - MANCATA PRODUZIONE DI DOCUMENTO ESIBITO NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - IN GENERE - PER MANCATO DEPOSITO O RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DI PRIMO GRADO DELL'APPELLANTE - ESCLUSIONE - MANCATA PRODUZIONE DI DOCUMENTO ESIBITO NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
L'improcedibilita comminata dall'art 348, secondo comma, cod proc civ non e applicabile alle ipotesi in cui l'appellante ometta di presentare alla prima udienza o di restituire tempestivamente in cancelleria soltanto il proprio fascicolo del primo grado del processo (mentre presenti o restituisca ritualmente quello formato per l'appello) e pertanto la mancata produzione di un documento gia esibito in primo grado ed allora allegato al fascicolo di parte, non determina l'improcedibilita dell'appello quando il giudice possa desumere gli elementi necessari per la decisione dagli altri Atti del processo, anche se provenienti da parti diverse dall'appellante. (V 3056/74, mass n 371516; (V 2281/73, mass n 365576).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 72, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 72, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 74, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)