Sez. L, Sentenza n. 3223 del 06/06/1979 (Rv. 399592 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - RIFERIMENTO AL FASCICOLO DI APPELLO - FASCICOLO DI PRIMO GRADO E RELATIVI DOCUMENTI - PRESENTAZIONE O ASSENZA - VALUTAZIONE ESCLUSIVA DEL COLLEGIO AL MOMENTO DELLA DECISIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - RIFERIMENTO AL FASCICOLO DI APPELLO - FASCICOLO DI PRIMO GRADO E RELATIVI DOCUMENTI - PRESENTAZIONE O ASSENZA - VALUTAZIONE ESCLUSIVA DEL COLLEGIO AL MOMENTO DELLA DECISIONE.*
Il fascicolo di parte che l'appellante deve presentare alla prima udienza davanti all'istruttore, a norma dell'art 348 cod proc civ, e solo il fascicolo di appello, mentre la presentazione o l'assenza del fascicolo di primo grado e dei documenti in esso compresi, ai fini della completezza del materiale offerto per la definizione dell'appello, puo essere convenientemente valutata solo dal collegio al momento della decisione della causa. (Conf 37/78, mass n 389325; (V 2947/76, mass n 381706).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)