Sez. U, Sentenza n. 5247 del 18/10/1984 (Rv. 436974 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - ANNULLAMENTO DI ATTI AMMINISTRATIVI - INTERESSI LEGITTIMI - FATTISPECIE IN TEMA DI DIRITTI DEL PRODUTTORE E DEL REGISTA DI UN'OPERA CINEMATOGRAFICA AI CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ART. 7 LEGGE N. 1213 DEL 1965.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - ANNULLAMENTO DI ATTI AMMINISTRATIVI - INTERESSI LEGITTIMI - FATTISPECIE IN TEMA DI DIRITTI DEL PRODUTTORE E DEL REGISTA DI UN'OPERA CINEMATOGRAFICA AI CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ART. 7 LEGGE N. 1213 DEL 1965.*
I diritti del produttore e del regista di un'opera cinematografica ai contributi previsti dall'art. 7 della legge 4 novembre 1965 n. 1213 (modificata dalla legge 21 giugno 1975 n. 287), a seguito del provvedimento con il quale il ministro per il turismo e lo spettacolo abbia ammesso detta opera alla programmazione obbligatoria, restano degradati ad interessi legittimi in conseguenza del successivo provvedimento dello stesso ministro di annullamento di quella ammissione, per difetto dei prescritti requisiti di artisticità, cultura e spettacolarità (nella specie, in relazione alla sopravvenienza di un giudicato penale che aveva accertato l'oscenità del "film"), poiché tale secondo atto, il quale travolge il precedente atto che costituiva il presupposto della insorgenza dei diritti medesimi, configura espressione di un potere di autotutela spettante in via generale alla pubblica amministrazione. Pertanto, il Sindacato sulla correttezza dell'Esercizio di tale potere, e, in genere, sulla conformità a legge del disposto annullamento (anche in relazione ad eventuali vizi d'incompetenza), è devoluto alla giurisdizione del giudice amministrativo (mentre solo l'eventuale annullamento in Sede giurisdizionale amministrativa dell'atto di autotutela determinerebbe il risorgere dei diritti costituiti con il primo provvedimento, e, quindi, la loro tutelabilità davanti al giudice ordinario). (V 3801/74, mass n 372321).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Legge 04/11/1965 num. 1213 art. 7, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 3 CORTE COST., Legge 21/06/1975 num. 287 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)