Sez. U, Sentenza n. 3801 del 23/11/1974 (Rv. 372321 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - MOMENTO DETERMINANTE - IN GENERE - MOMENTO DELLA DOMANDA - RILEVANZA - SUCCESSIVI STATI DI FATTO - IRRILEVANZA - SUCCESSIVO ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA DELLA PA - ININFLUENZA - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - DOMANDA DI COMPENSI RICONOSCIUTI DALLA PA - GIURISDIZIONE DELL'AGO - SUCCESSIVO ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO - LIQUIDAZIONE DI MINORE SOMMA - IRRILEVANZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - MOMENTO DETERMINANTE - IN GENERE - MOMENTO DELLA DOMANDA - RILEVANZA - SUCCESSIVI STATI DI FATTO - IRRILEVANZA - SUCCESSIVO ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA DELLA PA - ININFLUENZA - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - DOMANDA DI COMPENSI RICONOSCIUTI DALLA PA - GIURISDIZIONE DELL'AGO - SUCCESSIVO ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO - LIQUIDAZIONE DI MINORE SOMMA - IRRILEVANZA.*
Poiche la giurisdizione si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, non hanno alcuna Rilevanza rispetto ad essa i successivi mutamenti di tale stato, anche se causati dall'Esercizio da parte della pa, nel corso del giudizio, del potere di annullamento dei propri Atti. Pertanto, qualora un pubblico impiegato richieda all' amministrazione il pagamento di emolumenti gia riconosciutigli con un precedente provvedimento, la controversia resta definitivamente attribuita alla giurisdizione ordinaria, non essendo controversi ne il rapporto di pubblico impiego, ne i diritti dell'impiegato e nonostante che dopo la proposizione della domanda, l'ente pubblico abbia provveduto ad annullare, con una successiva delibera, l'anzidetto provvedimento, liquidando in una somma minore gli emolumenti spettanti all'attore. Questa delibera, quindi, non comporta il difetto sopravvenuto della giurisdizione ordinaria in ordine alla parte della pretesa dell'impiegato eccedente la somma in essa stabilita, ma deve essere valutata dal giudice unicamente ai fini del merito della controversia, con riguardo agli effetti da essa prodotti sul rapporto dedotto in causa. (V 3269'72, mass n 361083).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 6, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)