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Sez. L, Sentenza n. 18125 del 02/07/2008 (Rv. 604900 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Pensione di reversibilità - Decorrente successivamente all'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995 - Indennità integrativa speciale - Diritto all'attribuzione di detta indennità nella misura del sessanta per cento rispetto a quella erogata al dante causa - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento - Art. 1, comma 774, legge n. 296 del 2006 - Norma interpretativa con effetti retroattivi - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604900-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE

Il titolare di pensione di reversibilità, conseguita successivamente all'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, e derivante da pensione diretta, ha diritto all'indennità integrativa speciale di importo pari al sessanta per cento rispetto a quello erogato al suo dante causa, per effetto dell'art. 1, comma 774, della legge n. 296 del 2006 che, con disposizione interpretativa dell'art. 1, comma 41, legge n. 335 del 1995 (e, quindi, con efficacia retroattiva, ad eccezione delle situazioni già definite in sede di contenzioso), ha stabilito l'attribuzione di detta indennità nella stessa misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, relativo a pensione di reversibilità decorrente dal 1997, ha statuito che, essendo pendente la controversia, la pensione non aveva carattere di definitività, con conseguente applicabilità della norma interpretativa, che già aveva superato positivamente, con la sentenza n. 74 del 2008 della Corte costituzionale, il vaglio di legittimità)

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 15, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 41 com. 1, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 774 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 775 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 776 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)