Sez. L, Sentenza n. 23266 del 08/11/2007 (Rv. 600248 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Pensione di reversibilità - Decorrenza successiva alla legge n. 407 del 1990 - Pensione diretta estera percepita dal "de cuius" con integrazione al trattamento minimo da epoca anteriore al 1° gennaio 1991 congelata ex art. 7, terzo comma, legge n. 407 del 1990 - Diritto ad un trattamento complessivo di importo corrispondente a quello già erogato al suo dante causa - Insussistenza - Diritto alla pensione nella misura del sessanta per cento di quella spettante al "de cuius" - Sussistenza - Mancato riconoscimento - Ricorso per cassazione - Deduzione della violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE
Il titolare di pensione di reversibilità conseguita con decorrenza successiva alla legge n. 407 del 1990, e derivante da una pensione diretta estera, percepita dal "de cuius" con l'integrazione al trattamento minimo corrisposta da epoca anteriore al 1° gennaio 1991 e poi "congelata", nell'importo in pagamento a tale data, in applicazione dell'art. 7, terzo comma, della legge n. 407 del 1990, non ha diritto ad un trattamento complessivo di importo corrispondente a quello già erogato al suo dante causa, ma, secondo le disposizioni generali in tema di pensione di reversibilità, ha diritto di ottenere la pensione nella misura del sessanta per cento di quella spettante al "de cuius"; tuttavia, qualora il giudice del merito non abbia riconosciuto tale ultimo diritto, la decisione non è censurabile in mancanza della deduzione di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., in ordine a tutta la domanda proposta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 29/12/1990 num. 407 art. 7 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)