Sez. 3, Sentenza n. 649 del 24/10/1984 Ud. (dep. 19/01/1985) Rv. 167502 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - IGIENE DELLE ABITAZIONI - LICENZA DI ABITABILITÀ - COOPERATIVA EDILIZIA - MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE SANITARIA - PRESIDENTE CHE PERMETTA AI SOCI DI ABITARE APPARTAMENTI - SUA PENALE RESPONSABILITÀ - SUSSISTENZA.*
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - IGIENE DELLE ABITAZIONI - LICENZA DI ABITABILITÀ - COOPERATIVA EDILIZIA - MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE SANITARIA - PRESIDENTE CHE PERMETTA AI SOCI DI ABITARE APPARTAMENTI - SUA PENALE RESPONSABILITÀ - SUSSISTENZA.*
Risponde della contravvenzione di cui all'art. 221 R.d. 27 luglio 1934, n. 1265 (T.U. Leggi sanitarie) il Presidente di una cooperativa edilizia, il quale permetta ai soci di abitare appartamenti della cooperativa medesima senza il preventivo rilascio della autorizzazione sanitaria (licenza di abitabilità). (Conf mass n 128286).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 221 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)