diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6974 del 14/05/2002 (Rv. 554398 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Omessa previsione nel contratto collettivo applicabile della durata della assenza ingiustificata sanzionabile con il licenziamento - Preclusione per il giudice di valutare la gravità dell'inadempienza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554398-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

Il fatto che un contratto collettivo non preveda, a differenza di quanto accade in altri settori, la durata minima dell'assenza ingiustificata, oltre la quale il datore di lavoro è facultato a recedere dal rapporto, non preclude al giudice di merito di valutare la gravità dell'inadempienza del lavoratore, al fine di giudicare sulla legittimità del licenziamento intimato, appunto, per assenza ingiustificata (nella specie, protrattasi per tre giorni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)