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Sez. L, Sentenza n. 6737 del 16/05/2001 (Rv. 546703 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Garanzia della pubblicità del codice disciplinare - Applicabilità - Condizioni - Comportamenti manifestamente contrari all'etica comune - Necessità di preventiva pubblicazione del codice - Insussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546703-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

La garanzia, prevista dall'art. 7, primo comma legge n. 300 del 1970, di pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti, si applica al licenziamento disciplinare soltanto quando questo sia intimato per specifiche ipotesi di giusta causa o giustificato motivo previste dalla normativa collettiva o validamente poste dal datore di lavoro, e non anche quando faccia riferimento a situazioni giustificative del recesso previste direttamente dalla legge o manifestamente contrarie all'etica comune o concretanti violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro (nella specie, al lavoratore era stato contestato di aver utilizzato in luoghi diversi dall'azienda, per suo conto e vantaggio, il lavoro di dipendenti a lui affidati distogliendoli dalla naturale prestazione lavorativa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)