Sez. L, Sentenza n. 5114 del 15/09/1981 (Rv. 415903 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - DIRIGENTI - SCATTI PERIODICI DI RETRIBUZIONE - RINVIO OPERATO DALL'ART. 15 DEL C.C.N.L. 31 DICEMBRE 1948 ALLA DISCIPLINA VIGENTE PER I GRADI PIÙ ELEVATI DELLA CATEGORIA IMPIEGATIZIA - ININFLUENZA - DISCIPLINA EX C.C.N.L. 24 LUGLIO 1961 - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE - PERIODO ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DI TALE ULTIMO C.C.N.L. - SCATTI PERIODICI - SPETTANZA - CONDIZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - DIRIGENTI - SCATTI PERIODICI DI RETRIBUZIONE - RINVIO OPERATO DALL'ART. 15 DEL C.C.N.L. 31 DICEMBRE 1948 ALLA DISCIPLINA VIGENTE PER I GRADI PIÙ ELEVATI DELLA CATEGORIA IMPIEGATIZIA - ININFLUENZA - DISCIPLINA EX C.C.N.L. 24 LUGLIO 1961 - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE - PERIODO ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DI TALE ULTIMO C.C.N.L. - SCATTI PERIODICI - SPETTANZA - CONDIZIONE.*
Gli scatti periodici di retribuzione non spettano ai dirigenti in forza del solo rinvio operato dall'art. 15 del contratto collettivo 31 dicembre 1948, valido erga omnes, alla disciplina vigente per i gradi più elevati della categoria impiegatizia, ma solo in forza della specifica previsione del contratto collettivo 24 luglio 1961, nella misura e con le cadenze stabilite in esso ed in quelle successive (se applicabili), mentre per il periodo anteriore all'entrata in vigore di tale contratto gli scatti suddetti competono soltanto ove si accerti concretamente che la disciplina delle retribuzioni dei dirigenti, in un determinato caso, rinvia a quella degli impiegati. (V. 1477/78, mass. N. 390854).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Contr. Coll. 31/12/1948 num. 15, Contr. Coll. 24/07/1961
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)