Sez. L, Sentenza n. 1476 del 30/03/1978 (Rv. 390854 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - SCATTI BIENNALI ED AUMENTI DI ANZIANITA - CALCOLO - CRITERI - RIMESSIONE ALL'AUTONOMIA PRIVATA COLLETTIVA O INDIVIDUALE - INTERPRETAZIONE DELLE PATTUIZIONI RELATIVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - SCATTI BIENNALI ED AUMENTI DI ANZIANITA - CALCOLO - CRITERI - RIMESSIONE ALL'AUTONOMIA PRIVATA COLLETTIVA O INDIVIDUALE - INTERPRETAZIONE DELLE PATTUIZIONI RELATIVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Gli scatti biennali, come gli aumenti di anzianita, non sono previsti da alcuna norma di legge ed il criterio per il loro calcolo deriva esclusivamente dall'autonomia privata collettiva od individuale che non e tenuta ad uniformarsi al principio dell'infrazionabilita dell'anzianita, valido solo per la relativa indennita. Traendo origine la regolamentazione di tali scatti ed aumenti dalla volonta delle parti, l'interpretazione di questa costituisce valutazione di fatto non censurabile in Cassazione, se la motivazione relativa risulta immune da vizi logici o giuridici. (nella specie, e stata confermata la sentenza del merito, secondo cui gli aumenti di anzianita maturati nella categoria degli impiegati, e spettanti a norma del contratto collettivo 29 maggio 1958 per gli impiegati dell'industria petrolifera, non spettavano ai dirigenti delle stesse imprese petrolifere, il cui status era disciplinato dal contratto collettivo del 24 luglio 1961). (V 4261/76, mass n 382957).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Contr. Coll. 29/05/1958, DPR 09/05/1961 num. 847 CORTE COST., Contr. Coll. 24/07/1961
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)