Sez. L, Sentenza n. 7717 del 16/05/2003 (Rv. 563233 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Riassetto organizzativo dell'impresa - Rilevanza - Scelta imprenditoriale - Sindacabilità da parte del giudice - Limiti - Conseguenze - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie in tema di soppressione del posto di lavoro per modificazione dell'attività svolta dall'impresa.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO
Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, poiché questa scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., spettando al giudice il controllo in ordine alla effettiva sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore, mediante un apprezzamento delle prove, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, logicamente coerente e completa (Nella specie, la S.C. ha ritenuto incensurabile la motivazione della sentenza impugnata, che aveva ritenuto insindacabili le ragioni della riorganizzazione aziendale attuata da una società di vendita di tessuti, consistenti nell'abbandono della vendita a tagli, la quale aveva condotto alla soppressione del posto di autista addetto alla distribuzione della relativa merce).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 41, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)