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Sez. L, Sentenza n. 13021 del 23/10/2001 (Rv. 549811 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Riassetto organizzativo per una più economica gestione dell'azienda - Rilevanza - Relativa scelta imprenditoriale - Sindacabilità - Limiti - Conseguenze - Soppressione del posto di lavoro - Definitiva eliminazione delle mansioni del lavoratore licenziato - Necessità - Esclusione - Diversa ripartizione ed attribuzione - Sufficienza - Fattispecie in tema di licenziamento di dipendente addetto esclusivamente a mansioni di guardiano.
Stato
decisa il 2001-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549811-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO

Il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, nel cui ambito rientra anche l'ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell'impresa, è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore; ne consegue che non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente licenziato, sempre che risulti l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato, né essendo necessario, ai fini della configurabilità del giustificato motivo, che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, ben potendo le stesse essere solo diversamente ripartite ed attribuite. (Fattispecie in tema di licenziamento di lavoratore adibito esclusivamente al servizio di guardiania).

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Costituzione art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)