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Sez. 5, Sentenza n. 39503 del 11/05/2012 Ud. (dep. 08/10/2012) Rv. 254789 - 01

STAMPA - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE | Cronaca giudiziaria - Limiti - Contenuto.
Stato
decisa il 2012-05-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254789-01

STAMPA - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE

Ai fini dell'efficacia esimente della cronaca giudiziaria, occorre che la notizia propalata rispecchi fedelmente il contenuto del provvedimento giudiziario e qualora essa riguardi la fase delle indagini preliminari, in cui ordinariamente manca un provvedimento formale, l'obbligo del cronista giudiziario si specifica nel senso di fedele riproduzione del contenuto dell'addebito, oggetto di attenzione investigativa, idoneo ad integrare il requisito della verità oggettiva della notizia, presupposto ineludibile per il riconoscimento dell'esimente in questione. È, d'altra parte, necessaria, oltre all'interesse pubblico alla propalazione della notizia, la continenza, la quale non si risolve nella mera correttezza formale dell'esposizione ma, con riguardo alla delicata fase delle indagini preliminari, si specifica - in ragione della fluidità ed incertezza del contenuto delle investigazioni - nel dovere di un racconto asettico, senza enfasi od indebite anticipazioni di colpevolezza, non essendo consentito al giornalista - che ben può avere un'opinione al riguardo - rappresentare la vicenda in termini diversi da ciò che è realmente, effettuando aprioristiche scelte di campo o sbilanciamenti di sorta a favore dell'ipotesi accusatoria, capaci di ingenerare nel lettore facili suggestioni, in spregio del dettato costituzionale di presunzione di innocenza dell'imputato, ed a fortiori dell'indagato, sino a sentenza definitiva.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 57 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)