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Sez. 5, Sentenza n. 28258 del 08/04/2009 Cc. (dep. 09/07/2009) Rv. 244200 - 01

STAMPA - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE | Diritto di cronaca - Limiti - Verità del fatto - Contenuto - Rilevanza di marginali inesattezze - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-04-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244200-01

STAMPA - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE

In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini dell'operatività dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca, non determinano il superamento della verità del fatto modeste e marginali inesattezze che concernano semplici modalità del fatto senza modificarne la struttura essenziale. (In applicazione di questo principio la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha ritenuto integrata l'esimente di cui all'art. 51 cod. pen. nei confronti del giornalista e direttore di un giornale per la pubblicazione di un articolo concernente l'applicazione della custodia cautelare nei confronti di un chirurgo per il reato di cessione di stupefacenti, nel quale gli si attribuiva la paternità di un conversazione, non presente nel testo dell'ordinanza cautelare, del seguente tenore: "sbrigati, mi serve quella cortesia, non ho più tempo, devo operare" - considerato che l'ordinanza cautelare descriveva detto medico come assiduo assuntore di sostanze stupefacenti, facendo, inoltre, espresso riferimento ad operazioni chirurgiche effettuate sotto l'effetto dell'eroina e che, pertanto, la notizia era vera e di sicura rilevanza pubblica mentre le espressioni attribuite al medico non erano idonee a stravolgerla, trattandosi di mere inesattezze e, pertanto, di coloritura del nucleo essenziale di notizia relativa a fatto grave e allarmante.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 57 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)