Sez. 1, Sentenza n. 8031 del 24/07/1999 (Rv. 528929 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO | Determinazione - Sede legale dell'impresa - Trasferimento della sede legale - Rilevanza - Condizioni - Trasferimento in epoca successiva alla data di deposito dell'istanza di fallimento - Rilevanza ai fini dello spostamento della competenza - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO
Ai fini della individuazione del Tribunale territorialmente competente per la dichiarazione di fallimento deve ritenersi ininfluente il trasferimento della sede legale, operato in epoca posteriore alla data di deposito dell'istanza di fallimento (vicenda equiparabile, sul piano degli effetti, alla proposizione della domanda giudiziale) la quale si pone come evento del tutto impeditivo rispetto alla potenziale rilevanza giuridica dei successivi mutamenti della situazione di fatto relativa all'impresa.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)