diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1118 del 10/02/1999 (Rv. 523092 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO | Determinazione - Criteri - Sede legale dell'impresa - Presunzione di coincidenza con la sede effettiva - Limiti - Trasferimento della sede legale - Rilevanza - Condizioni - Trasferimento della sede in epoca successiva alla data di deposito dell'istanza di fallimento - Rilevanza ai fini dello spostamento della competenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523092-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO

Ai fini dell'individuazione del tribunale territorialmente competente per la dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 9 della legge fallimentare, la presunzione di coincidenza della sede effettiva con quella legale dell'ente opera, in caso di trasferimento, con riguardo alla sede precedente e non a quella successiva tutte le volte in cui il trasferimento stesso risulti temporalmente vicino all'istanza di fallimento (e quindi ricompreso in epoca in cui debba considerarsi già manifestata o quantomeno imminente la crisi economica dell'impresa) in quanto, in tal evenienza, il mutamento del centro direttivo dell'impresa, in carenza dei presupposti naturali connessi all'evoluzione delle sue esigenze, si presenta sospetto se non fittiziamente preordinato ad incidere proprio sulla competenza per territorio. A "fortiori" deve ritenersi del tutto ininfluente sul piano della competenza il trasferimento della sede sociale operato in epoca posteriore alla data di deposito dell'istanza di fallimento (vicenda equiparabile sul piano degli effetti alla proposizione della domanda giudiziale), la quale si pone come evento del tutto impeditivo rispetto alla potenziale rilevanza giuridica dei successivi mutamenti della situazione di fatto relativa all'impresa.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)